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O. 29/11/2002 n. 3253

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari rimasti senza tetto e per altre esigenze di carattere pubblico, i sindaci sono autorizzati ad acquisire, anche adottando misure di occupazione d'urgenza, e ad urbanizzare apposite aree per gli insediamenti di strutture abitative in legno e di altre strutture prefabbricate, per la creazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica o per altre finalità di pubblico interesse, nonchè per le relative pertinenze, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17.

2. Il commissario delegato, in deroga alle norme indicate all'art. 17 in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di strutture abitative in legno di altre strutture prefabbricate e di tensostrutture, può procedere anche a trattativa privata, se del caso, con affidamento diretto, al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità di idonee strutture

Art. 5.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al sesto grado della scala MCS, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di due unità da adibire anche ad attività amministrative, nonchè a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.

17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 17.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità inferiore al sesto della scala MCS e siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di una unità da adibire anche ad attività amministrative, nonchè a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di una unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

3. Alfine di avviare la fase di rientro nell'ordinario, i presidenti delle regioni Molise e Puglia, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite rispettivamente di venti e dieci unità, nonchè a stipulare rispettivamente fino a cinque e tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I medesimi presidenti delle regioni Molise e Puglia possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite rispettivamente di cinque e tre unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono, altresì, autorizzate ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite di tre unità, nonchè a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. Le citate amministrazioni provinciali possono, inoltre, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

5. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato a stipulare cinque contratti di lavoro a tempo determinato, ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, nonchè ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8, dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.

Art. 6.

1. Presso ciascuno dei comuni di cui all'art. 1 possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero, da demolire perchè non più recuperabili.

2. I sindaci dei predetti comuni provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.

3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonchè l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

4. L'indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma

3. Le relative indennità sono erogate a richiesta del lavoratore, dal- l'I.N.P.S.

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla Legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla Legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della Legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.

10. I competenti istituti previdenziali sono autorizzati a corrispondere una indennità pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

 

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